domenica 5 settembre 2010

Un'altra bella pensata di Tremonti & co: tagliare le missioni all'estero dei ricercatori

Udite, udite! La nuova Finanziaria impone alle amministrazioni pubbliche di dimezzare le spese per le missioni all'estero dei dipendenti. Leggendo l'art. 6.12 DL 31 maggio 2010 n. 78, sembra che anche l'università sia colpita da questo provvedimento. Spero di sbagliarmi, magari si tratterà dell'ennesima gaffe di Tremonti e del governo Berlusconi, ma il rischio è grosso.
Se fosse vero, si metterebbero ulteriori paletti alla mobilità di ricercatori e docenti all'estero, attività che incentiva la crescita dei giovani, lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze. Avremo toccato il fondo? O ci aspetta anche di peggio?


Art. 6. 12.
A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche
all'estero, con esclusione delle missioni internazioni di pace, delle missioni delle forze di
polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione
a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori
istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50
per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in
violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa
stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di
un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da
comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.
Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti
ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le
missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica
alle missioni internazioni di pace. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti
concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18
dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n.417 e relative disposizioni di
attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e
cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.
13.